D.L. Sostegni bis – Provvedimento attuativo del Contributo a fondo perduto alternativo.
Il 02 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 175776/2021 con il quale definisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 5 a 15, del D.L. n. 73/2021 (c.d. “Sostegni bis”).
In particolare si ricorda brevemente che il D.L. Sostegni bis ha previsto:
-un contributo a fondo perduto riconosciuto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate (quindi senza l’invio di alcuna istanza), pari al 100% di quanto percepito con il D.L. Sostegni;
-un contributo a fondo perduto “alternativo” da richiedere mediante apposita istanza.
I soggetti interessati sono sostanzialmente gli stessi che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al precedente punto, con la differenza che il parametro da rispettare è lo scostamento di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Al riguardo, è chiarito che qualora un soggetto abbia ottenuto il 100% del contributo di cui al precedente punto e presenti l’istanza per il nuovo contributo non si vedrà totalmente preclusa la possibilità di ottenere il maggior valore che dovesse risultare applicando le nuove regole. Qualora, invece, dal calcolo effettuato risultasse un minor importo, l’Agenzia delle entrate non darà seguito all’istanza;
-un contributo “perequativo”, commisurato alla riduzione del risultato economico d’esercizio (tale contributo troverà attuazione successivamente).
Coloro che intendono beneficiare del contributo “alternativo” possono presentare apposita istanza fino al 2 settembre 2021.
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