Adempimenti per chi organizza serate intrattenimento, musica, artisti, dj, animazione, spettacoli di ogni genere
Chi organizza una serata di MUSICA, KARAOKE, DJ, MAGIA, CABARET, TEATRO, DANZA, ANIMAZIONE, SFILATE, CIRCO, ecc., quando cioè si ingaggia un qualsiasi ARTISTA, l’organizzatore è SEMPRE responsabile della regolarizzazione dell’artista stesso! Cioè, non è come se per es. chiamo l’idraulico a casa, che una volta che mi ha fatto la ricevuta, non mi interessa se lui pagherà i contributi Inps…NO!! Nello SPETTACOLO l’organizzatore è sempre solidalmente responsabile dell’ “agibilità exENPALS” dell’artista. Quindi o se la deve far dare dall’artista alcuni giorni PRIMA della serata (e dovrà conservarla per 5 anni in caso di controllo), oppure lo deve fare l’organizzatore stesso: assunzione, agibilità, versamento contributi, ecc.
Ecco alcune ipotesi per poter essere in regola:
1^ ipotesi) L’organizzatore procede all’assunzione dell’artista: quindi aprirà una posizione alla gestione exENPALS presso INPS, farà l’agibilità, gli versa i contributi, gli fa la busta paga, provvede a tutti gli altri adempimenti (per es.corsi sulla sicurezza, ecc.), l’anno successivo gli manda CU, esattamente come un qualsiasi dipendente.
2^ ipotesi) Se l’artista è un musicista, un cantante o un dj, potrà produrre egli stesso l’agibilità exENPALS presso INPS, come “lavoratore autonomo esercente attività musicali”, come fosse un’azienda; poi farà le agibilità, pagherà con F24, farà UNIEMENS; fiscalmente, se fa poche serate, potrebbe andar bene anche la ricevuta di prestazione occasionale, diversamente, aprirà partita iva. ATTENZIONE, molti fanno l’ERRORE di aprire partita iva e versare nella “Gestione Separata INPS”…NO ! L’ARTISTA va sempre inquadrato nella gestione “exENPALS”! Altro ERRORE abituale è pensare che facendo la ricevuta di prestazione occasionale, basti quella come per le altre attività…NO ! Nello spettacolo, anche per i prestatori d’opera occasionale si deve sempre comunque avere l’agibilità Inps exEnpals (infatti i lavoratori dello spettacolo occasionali non rientrano nell’obbligo in vigore dall’ 1 gennaio 2022 di comunicare la prestazione all’Ispettorato del Lavoro, perchè viene già ottemperata dal certificato di agibilità exEnpals)
3^ ipotesi) L’ARTISTA (di qualsiasi tipologia) si iscrive per esempio ad una cooperativa: verrà regolarizzato con contratto intermittente o dipendente o “a chiamata” (dipende dalla cooperativa). Sarà la cooperativa che farà tutto: emetterà agibilità, fattura, poi verserà contributi exEnpals, Inail, Inps, farà busta paga all’artista e gli manderà CU l’anno successivo per i compensi, così l’artista farà la sua denuncia dei redditi. In questo caso l’organizzatore NON deve fare nulla, se non conservare l’agibilità in caso di controllo.
4^ ipotesi) Se si rientra nei requisiti del famoso “comma 188” di cui alla circ.Enpals 02/2008 (che fra un po’, verosimilmente, scomparirà), validi comunque solo per MUSICA DAL VIVO, si è esenti SOLO per l’exEnpals, non per tutto il resto, quindi l’artista va comunque regolarizzato!
Oltre tutto quanto sopra, va chiaramente fatto il permesso SIAE (o Soundreef a seconda del repertorio che si eseguirà), vanno poi rispettate tutte le norme sulla sicurezza, sanità, licenze, impatto acustico e quant’altro a seconda dell’evento e della location.
per tutti i dubbi e altre info: Sede operativa nazionale AssoArtisti c/o Confesercenti AP-FM – V.Manara 134 -S.Benedetto del Tronto ( assoartisti@confesercenti.ap.it – infoline 348.4103909)